
Stop all'Abuso dei Dati: La CJEU Impedisce l'Uso dei Dati di Traffico per Reati Minori!
In una decisione cruciale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea protegge i diritti fondamentali nell'uso dei dati di comunicazione elettronica. Scopri di più su questa sentenza che ha un impatto significativo sulla privacy online.
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Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU): Retenere dati di traffico e localizzazione da parte dei fornitori per indagare su crimini gravi non può essere usato per combattere reati meno gravi, stabilisce la CJEU.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJEU) ha emesso il 7 settembre 2023 un comunicato stampa riguardante la sua sentenza nel caso C-162/22 A.G. v Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, in seguito a un rinvio pregiudiziale da parte della Corte Suprema Amministrativa della Lituania. In particolare, la richiesta di rinvio pregiudiziale riguardava l'interpretazione dell'articolo 15(1) della Direttiva sulla Privacy e le Comunicazioni Elettroniche (2002/58/CE) (come emendata) (Direttiva ePrivacy) ed è scaturita da procedimenti avviati da un ex pubblico ministero riguardo alla legittimità delle decisioni dell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lituania che li avevano destituiti dal servizio. La CJEU ha spiegato che la sanzione disciplinare è stata inflitta al ricorrente perché, secondo il Procuratore Generale, aveva fornito illegalmente informazioni a un sospettato e al suo avvocato durante un'indagine preliminare. Nella sua sentenza, la CJEU ha stabilito che i dati di traffico e localizzazione conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica in conformità con una misura adottata ai sensi dell'articolo 15(1) della Direttiva ePrivacy allo scopo di combattere crimini gravi non possono essere utilizzati dalle autorità competenti per combattere reati di minore gravità, come il cattivo comportamento correlato alla corruzione in ufficio.
Il Caso:
La sentenza è stata emessa in risposta a una richiesta di interpretazione dell'Articolo 15(1) della Direttiva sulla Privacy e le Comunicazioni Elettroniche (2002/58/CE) (Direttiva ePrivacy) proveniente dalla Corte Suprema Amministrativa della Lituania. Il caso riguarda un ex pubblico ministero lituano che è stato licenziato dall'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Lituania per aver fornito informazioni in modo illecito a un sospettato e al suo avvocato durante un'indagine preliminare.
La Decisione:
La CJEU ha stabilito che i dati di traffico e localizzazione conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente all'Articolo 15(1) della Direttiva ePrivacy per combattere gravi reati, non possono essere utilizzati dalle autorità competenti per contrastare reati di minore entità, come la corruzione in ufficio.
Le Implicazioni:
Questa decisione pone una chiara barriera all'uso indiscriminato dei dati di traffico e localizzazione per indagini su reati di minore entità. In altre parole, i dati che possono rivelare chi ha chiamato chi e da dove, non possono essere utilizzati per reati che non rientrano nella categoria dei "gravi reati".
Sentenza della Corte nel caso C-162/22 | Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
La Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche esclude l'uso, in connessione con indagini amministrative sulla corruzione nel settore pubblico, dei dati raccolti allo scopo di combattere il crimine grave. La Direttiva copre solo le azioni penali.
Un procuratore pubblico di un ufficio del procuratore pubblico lituano è stato destituito dal servizio dall'Ufficio del Procuratore Generale lituano. Tale sanzione disciplinare è stata inflitta a lui perché, secondo l'Ufficio del Procuratore Generale, aveva fornito illegalmente informazioni a un sospettato e al suo avvocato durante un'indagine preliminare. Egli contesta tale decisione dinanzi ai tribunali lituani.
Il cattivo comportamento in ufficio contestato a quel procuratore pubblico è stato stabilito sulla base dei dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica. Secondo il procuratore pubblico, l'uso dei dati che consentono di identificare la fonte e la destinazione delle comunicazioni telefoniche da una linea fissa o da un telefono cellulare di un sospettato nei casi di cattivo comportamento in ufficio costituisce un'ingerenza ingiustificata nei diritti fondamentali sanciti dalla legge dell'UE.
L'azione per combattere il crimine grave può, secondo la giurisprudenza della Corte sulle condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche previsti dalla Direttiva sulla privacy e le comunicazioni elettroniche, giustificare ingerenze nei diritti fondamentali sanciti negli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In questo caso, la Corte Suprema Amministrativa della Lituania, presso la quale è stato presentato l'appello, cerca di accertare, in sostanza, se l'uso, a fini di un'indagine sul cattivo comportamento correlato alla corruzione in ufficio, dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e successivamente resi disponibili alle autorità competenti allo scopo di combattere il crimine grave, sia compatibile con tale direttiva.
Con la sentenza odierna, la Corte stabilisce che tale direttiva esclude l'uso, in connessione con le indagini sulla corruzione nel servizio pubblico, dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e successivamente resi disponibili alle autorità competenti allo scopo di combattere il crimine grave.
La Corte fa notare al riguardo che, al fine di combattere il crimine grave, le misure legislative possono prevedere:
la conservazione mirata di dati di traffico e localizzazione limitati, sulla base di fattori oggettivi e non discriminatori, secondo le categorie di persone interessate o utilizzando un criterio geografico, per un periodo limitato nel tempo strettamente necessario;
la conservazione generale e indiscriminata degli indirizzi IP assegnati alla fonte di una connessione internet per un periodo limitato nel tempo strettamente necessario;
la conservazione generale e indiscriminata dei dati relativi all'identità civile degli utenti di sistemi di comunicazione elettronica;
il ricorso a un'istruzione che richieda ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante una decisione dell'autorità competente soggetta a revisione giurisdizionale efficace, di effettuare, per un periodo di tempo specificato, la conservazione accelerata di dati di traffico e localizzazione in possesso di tali fornitori di servizi.
La Corte ricorda anche che, in conformità al principio di proporzionalità, solo l'azione per combattere il crimine grave e le misure per prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica sono in grado di giustificare gravi ingerenze nei diritti fondamentali, come l'ingerenza derivante dalla conservazione dei dati di traffico e localizzazione. In tal senso, la Corte afferma, sulla base della sua giuris
Glossario Tecnico:
- Direttiva ePrivacy: Legge europea sulla protezione dei dati e della privacy nelle comunicazioni elettroniche.
- Articolo 15(1): Specifica l'uso dei dati di traffico e localizzazione per indagini di reati gravi.
- CJEU: Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'organo giudiziario supremo dell'UE.
- Ufficio del Procuratore Generale: Autorità legale lituana responsabile delle indagini.
Temi Trattati:
- Protezione dei dati personali.
- Limitazioni ai poteri delle autorità per combattere reati di minore entità.
- Bilanciamento tra sicurezza pubblica e privacy.
Questa decisione della CJEU rappresenta un importante passo avanti nella protezione della privacy e nella regolamentazione dell'uso dei dati personali. La Corte ha chiaramente stabilito che i dati di traffico e localizzazione devono essere trattati con cautela e utilizzati solo per indagini su reati gravi, mettendo così al sicuro la privacy dei cittadini europei. Siamo pronti a seguire da vicino lo sviluppo di questa importante questione legale.
Leggi direttamente alla fonte: curia.europa.eu/ju...t&part=1&cid=874549









