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Luglio 06 2023

CYBERBULLISMO, LA NUOVA LEGGE: È FUNZIONALE ALLO SCOPO? ANALISI E DISACCORDI

articolo redatto in collaborazione con Silvia M. Carrassi - Articolo esclusivo per LSNN.net

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Negli ultimi giorni di giugno, la Commissione Giustizia di Montecitorio ha approvato una nuova proposta di legge riguardante il bullismo e il cyberbullismo. Tuttavia, secondo il presidente del Ciatdm (Coordinamento internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori), Aurelia Passaseo, questa legge non rappresenta una vera tutela per i minori. Secondo Passaseo, essa si configura come un esempio di "Associazionismo Centrico", poiché limita le segnalazioni solo ad alcune associazioni o reti di associazioni vicine a partiti di sinistra, che ricevono finanziamenti statali per raccogliere le segnalazioni e poi trasmetterle alla Polizia Postale. A suo avviso, questa legge si rivela un'inefficace perdita di tempo, poiché permette ai criminali di continuare a commettere reati indisturbati. Passaseo critica anche la mancanza di pene accessorie e l'assenza di una chiara codifica della legge, affermando che sarebbe opportuno abrogarla.

La domanda che sorge spontanea è se questa nuova legge sul bullismo e il cyberbullismo sia veramente necessaria. Il fatto che il dubbio provenga da un'autorità come il #Ciatdm, un'organizzazione che si occupa di difendere i diritti dei minori a livello internazionale, rende la questione ancora più interessante.

Si potrebbe affermare che avviare un nuovo iter legislativo senza aver prima dato adeguato sostegno alla legge 71 rappresenti non solo uno spreco di risorse, ma anche un danno in termini di esperienza accumulata e indirizzo verso i bisogni delle nuove generazioni. La legge 71, nonostante sia stata approvata all'unanimità, è stata promossa durante una legislatura guidata da una maggioranza ben definita. Pertanto, è comprensibile che ci siano dinamiche politiche e partitiche in gioco, ma sembra che persista una volontà ostinata di ignorare concetti che dovrebbero essere ormai condivisi da tutti.

È interessante notare come il testo della proposta di legge del 2023 parli di "reato" in relazione a episodi di bullismo e cyberbullismo, quando in realtà queste sono condotte che potrebbero portare a configurare reati specifici. Questa situazione riflette la discrepanza tra ciò che sostiene da sempre la Polizia Postale e l'approccio politico che, ancora una volta, sembra inseguire le cronache e basarsi su titoli sensazionalistici senza pensare a una soluzione veramente efficace.

Tuttavia, è fondamentale riconoscere che il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che vanno oltre le semplici definizioni e che assumono forme diverse. Alcuni casi rientrano in episodi di "sfiga" o di insulto virtuale, mentre altri sono molto più gravi, come il furto di identità o listigazione al suicidio. È importante evitare di equiparare situazioni diverse e di trattare il problema con una misura unica.

I giovani si trovano in una sfida quotidiana molto complessa: quella di crescere. Per loro non esiste una netta distinzione tra il mondo reale e quello virtuale, né tra bulli e cyberbulli. Mentre noi adulti conosciamo solo in parte questo mondo digitale, pensiamo che i giovani siano al sicuro nelle loro camerette, ma in realtà sono liberi di navigare in un ambiente che può nascondere molte insidie.

È per questo motivo che riteniamo che un provvedimento così cruciale per le nuove generazioni non possa essere elaborato senza coinvolgere direttamente i giovani stessi. La logica della concertazione, del confronto e soprattutto dell'ascolto dovrebbe essere al centro di un'iniziativa come questa. Informazioni, strategie, risorse e programmazione dovrebbero essere discusse in un tavolo interministeriale coordinato dal Ministero dell'Istruzione, aperto agli esperti del settore e alle aziende dei nuovi media, al fine di stabilire linee guida per tutte le scuole e i luoghi educativi.

Purtroppo, il testo approvato dalla Commissione della Camera affida alle singole scuole il compito di elaborare le proprie linee guida, dopo che il Ministro Valditara ha emesso una circolare sulle disposizioni dell'utilizzo dei dispositivi privati all'interno degli istituti. Questa serie di contraddizioni e lacune si manifesta anche nell'affidare ai Tribunali per i Minorenni, già sovraccarichi di lavoro e risorse limitate, il compito di "rieducare" i bulli, con tanto di verifica finale. Questo processo è già stato utilizzato in passato grazie all'istituto giuridico della Messa alla prova, a cui molti giovani, sempre minorenni, si sono rivolti per riparare ai propri errori. Riguardo al cyberbullismo, il caso della morte di Carolina ha stabilito un importante precedente, con i cinque minorenni coinvolti impegnati in percorsi di solidarietà di lunga durata, fino a 27 mesi.

Ci sono le risorse e gli strumenti necessari per affrontare questo problema, ma quando si tratta di giovani, sembra che si arrivi solo fino a un certo punto e poi si decida di tornare indietro, ricominciando da capo. Questa sindrome incomprensibile, simile a quella di Penelope, sembra allontanarci molto da una soluzione efficace.

In conclusione, la nuova legge sul #cyberbullismo e il #bullismo solleva diverse controversie e critiche. Mentre l'obiettivo di proteggere i minori dalle condotte offensive e pericolose è lodevole, è evidente che la legge attuale presenta lacune significative e manca di un approccio olistico. È necessario coinvolgere i giovani stessi nel processo decisionale, stabilendo linee guida chiare e sostenibili per le scuole e gli istituti educativi. Inoltre, è fondamentale fornire risorse adeguate alle forze dell'ordine e ai tribunali per i minorenni, affinché possano affrontare efficacemente i casi di bullismo e cyberbullismo.

È auspicabile introdurre un percorso educativo di studio nelle scuole rivolto ai diritti umani e ai modi e costumi utili nell'avvicinare il futuro di questo pianeta che andremo a riporre attraverso l'istruzione dei bambini e dei giovani che andranno a occupare da adulti i diversi ruoli nelle famiglie e nella società.


Definizione di cyberbullismo secondo Wikipedia: Il termine cyberbullying è stato coniato dal docente canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni distinguono di solito tra cyberbullying per sé ("cyberbullismo"), che avviene tra minorenni, e il cosiddetto cyberharassment ("cibermolestia") che avviene tra adulti o un adulto e un minorenne. Pari distinzione viene effettuata nell'ambito delle scienze umane e sociali che si occupano del fenomeno, in particolare la psicologia giuridica e la vittimologia. Cyberbullismo e cybermolestie sono pertanto due fenomeni con alcune similarità ma distinti, e fanno parte, assieme alle cibermolestie ossessive (cyberstalking), delle cosiddette ciberviolenze, una delle quattro categorie in cui sono stati raccolti i cosiddetti cibercrimini o ciberdevianze (le altre tre categorie sono cyberviolazioni, cyberfrodi e cyberpornografia/cyberoscenità).

Link utili


Riportiamo di seguito gli articoli relativi alla proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1. (Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo)

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis.1. – (Bullismo e cyberbullismo) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo, intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale.

È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, trovandosi nella possibilità di impedire o denunciare i fatti di cui al primo comma, non si avvale di tale possibilità.

La pena è della reclusione da due a otto anni se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, da un convivente o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da tre o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 2. (Modifica dell'articolo 731 del codice penale, concernente l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori)

  1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 731. – (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori) – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che omette di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000».

Art. 3. (Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

  1. Al fine di prevenire e contrastare ifenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico agli studenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) prevedere, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il coinvolgimento da parte del dirigente scolastico dei rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, ovvero riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

c) apportare le opportune modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di misure rieducative del minore che dia prove di irregolarità della condotta o del carattere, ovvero tenga condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui;

d) promuovere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

e) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

f) prevedere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di un servizio per lssistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore;

g) rilevare, mediante statistiche periodiche condotte dall'Istituto nazionale di statistica, gli atti di bullismo e cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

h) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalla presente legge.

  1. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.
  2. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.


Glossario tecnico:

  • Bullismo: Condotta aggressiva e intenzionale, fisica o verbale, ripetuta nel tempo, posta in atto da uno o più individui nei confronti di una vittima più debole.
  • Cyberbullismo: Forma di bullismo che avviene attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali, come internet e i social media.
  • Associazionismo Centrico: Termine usato per descrivere una legge che limita le segnalazioni di bullismo e cyberbullismo solo ad alcune associazioni o reti di associazioni vicine a partiti di sinistra.
  • Ciatdm: Coordinamento internazionale Associazioni per la Tutela dei Diritti dei Minori, un'organizzazione che si occupa di difendere i diritti dei minori a livello internazionale.
  • Polizia Postale: Reparto della Polizia di Stato che si occupa di contrastare i reati informatici e le violazioni della privacy online.
  • Legge 71: Legge italiana approvata il 29 maggio 2017, n. 71, che prevede misure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
  • Hashtag: Un simbolo (#) seguito da una parola o una frase, utilizzato sui social media per categorizzare e facilitare la ricerca di contenuti correlati.
  • Ministero dell'Istruzione: Dipartimento del governo italiano responsabile delle politiche educative e scolastiche.
  • Tribunali per i Minorenni: Istituzioni giudiziarie specializzate nel trattare i casi riguardanti i minori, inclusi quelli relativi al bullismo e al cyberbullismo.
  • Messima alla prova: Istituto giuridico che permette a un minorenne imputato di sottoporsi a un percorso di "rieducazione" al fine di riparare ai propri errori senza subire le conseguenze di una condanna penale.

Temi trattati:

  • Bullismo e cyberbullismo.
  • Proposta di legge sulla prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
  • Critiche alla nuova legge da parte del Ciatdm.
  • Necessità di coinvolgere i giovani nel processo decisionale.
  • Lacune e contraddizioni nella legge attuale.
  • Importanza di fornire risorse adeguate alle forze dell'ordine e ai tribunali per i minorenni.

Source by Redazione

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