
Ecco come il Garante proteggerà la tua privacy nel telemarketing: approvato il codice di condotta
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Il 24 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali ha annunciato l'approvazione del codice di condotta per le attività di #telemarketing e #teleselling. Il codice di condotta entrerà in vigore non appena sarà istituito l'organo di monitoraggio competente.
In particolare, il Garante ha precisato che le imprese che aderiranno al codice di condotta si impegneranno ad adottare specifiche misure per garantire la legittimità del trattamento dei dati effettuato per fini di telemarketing.
Le imprese che aderiranno al codice di condotta dovranno, in particolare, raccogliere un consenso specifico per ciascuna finalità, informare con precisione gli interessati circa le finalità del trattamento dei loro dati e garantire la piena esercitabilità dei diritti degli interessati. Infine, il Garante ha sottolineato che il codice di condotta prevede che i contratti stipulati da un marketer con un fornitore di servizi debbano includere una penale per ogni vendita effettuata a seguito di un contatto promozionale senza consenso e che le imprese dovranno effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) qualora intendano effettuare trattamenti automatizzati, compresi quelli di profilazione, che comportino un'analisi sistematica e globale di dati personali.
Citazioni:
Garante per la protezione dei dati personali: è l'autorità indipendente italiana per la protezione dei dati personali, istituita ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), successivamente sostituito dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea.
Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA): è uno strumento previsto dal GDPR che consente di valutare gli effetti potenziali di un trattamento di dati personali sulla protezione dei dati. La DPIA deve essere effettuata prima di intraprendere trattamenti di dati personali che comportano rischi elevati per la privacy degli interessati.
Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling: www.garanteprivacy...6b5786d?version=1.1
Glossario tecnico:
- Contratto: accordo fra due o più parti avente ad oggetto l'attribuzione o il trasferimento di un diritto o di un obbligo.
- Consenso: manifestazione di volontà, libera, specifica, informata e inequivocabile con cui l'interessato accetta che i suoi dati personali siano oggetto di trattamento.
- Dati personali: informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile.
- Fornitore di servizi: azienda che fornisce servizi a un'altra azienda o a un cliente finale.
- Legittimità del trattamento: il trattamento dei dati personali deve essere effettuato
il comunicato stampa - Roma, 24 marzo 2023
Telemarketing: il Garante privacy approva il Codice di condotta. Le regole entreranno in vigore una volta costituito l’Organismo di monitoraggio
Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori. Il Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’Odm è un organismo indipendente chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami.
Per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto” le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).
Introdotte inoltre regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi. Il Codice di condotta stabilisce infatti che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.
Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.
L’adozione del Codice di condotta da parte del Garante rappresenta un importante tassello nella lotta al telemarketing selvaggio considerata l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore che può facilitare la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.
Principi e tutele che da anni l’Autorità sta veicolando attraverso numerose e consolidate pronunce e una costante attività sanzionatoria.
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