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2022-12-19 17:30:24
Lunedì 18:46:33
Dicembre 19 2022

Il capitale decentralizzato: EU, MiCa e mondo blockchain. Orientarsi nei nuovi mondi digitali

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Criptovalute tassate solo se convertite a corso legale?

ilsole24ore titola lo scorso 12 dicembre : «Il trattamento tributario non sarà più equiparato a quello delle valute estere. Assume rilevanza fiscale il passaggio di una currency in euro o in altra moneta fiat»

La “legge di Bilancio 2023 intenda regolamentare sotto il profilo tributario le operazioni relative alle cripto-attività o i cosi detti #crypto-Assets

ilsole24ore scrive: "Per quanto concerne la tassazione delle persone fisiche, che non agiscono come imprenditori, il Ddl propone l’inserimento di una lettera (c-sexies) all’articolo 67, comma 1, del Dpr 917/1986, affermando che costituiscono redditi diversi «le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a euro [2.000] nel periodo d’imposta. Ai fini di tale disposizione non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni»."

Segue nel suo articolo : La disposizione conferma indirettamente quanto da tempo sosteniamo sul Sole 24 Ore circa le #criptovalute : cioè che il loro trattamento tributario non poteva (può) essere equiparato a quello delle valute estere. Troppi gli ostacoli: dal cambio al 1° gennaio (che non può avere senso per un fenomeno così oscillante), ai 7 giorni lavorativi continui (una sorta di ossimoro per il mondo crypto), fino all’equiparazione del wallet al conto corrente. Questo non significa necessariamente che i proventi derivanti dalle crypto non risultavano tassati (tesi sostenuta da una parte della dottrina), ma che probabilmente la soluzione stava in altre norme cosiddette “di chiusura”.

A ogni modo, ora la proposta normativa intende regolare la disciplina delle “cripto-attività”. Il riferimento a queste ultime deve però essere attentamente ponderato.

La definizione di cripto-attività – oltre a prendere in esame, quella di valuta virtuale – parrebbe che non posa essere equiparata a quella di “crypto-asset” presente nel Regolamento europeo #MiCa (Markets-in-crypto-assets), riguardante la regolamentazione comunitaria del mercato dei cosiddetti, appunto, “crypto-asset”; "in cuilL'UE stabilisce per la prima volta un quadro normativo applicabile alle cripto-attività, agli emittenti di cripto-attività e ai fornitori di servizi per le cripto-attività." un regolamento che è destinato a essere approvato dal Parlamento europeo, presumibilmente nel febbraio 2023. Il regolamento MiCa, infatti, non riguarda tutte le cripto-attività, in quanto esclude, ad esempio, gli #Nft e la #DeFi (Decentralized finance).

Ma cosa dobbiamo sapere riguardo a MiCA

estratto - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui mercati delle criptovalute e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937

(1) È importante garantire che la legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari sia adatta all'era digitale e contribuisca a un'economia pronta per il "future-ready" futuro al servizio dei cittadini, anche consentendo l'uso di tecnologie innovative. L'Unione ha un interesse politico dichiarato e confermato nello sviluppo e nella promozione dell'adozione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la tecnologia di registro distribuito (DLT).

(2) I cripto-asset sono una delle principali applicazioni DLT. I cripto-asset sono rappresentazioni digitali di valore o diritti che hanno il potenziale per portare vantaggi significativi sia ai partecipanti al mercato che ai detentori al dettaglio di cripto-asset. La rappresentazione del valore include anche il valore esterno, non intrinseco attribuito a un cripto-asset dalle parti interessate o dai partecipanti al mercato, il che significa che il valore può essere soggettivo e può essere attribuito solo all'interesse di qualcuno che acquista il cripto-asset. Semplificando i processi di raccolta di capitali e rafforzando la concorrenza, le offerte di cripto-asset possono consentire un modo di finanziamento innovativo e inclusivo, anche per le piccole e medie imprese (PMI). Se utilizzati come mezzo di pagamento, i token di pagamento possono presentare opportunità in termini di pagamenti più economici, rapidi ed efficienti, in particolare su base transfrontaliera, limitando il numero di intermediari.

Si prevede che molte applicazioni della DLT, inclusa la tecnologia blockchain, che non sono state ancora completamente studiate, creeranno nuovi tipi di attività commerciali e modelli di business che, insieme allo stesso settore delle criptovalute, porteranno alla crescita economica e nuove opportunità occupazionali per i cittadini dell'Unione.

(3) Alcune criptoattività[4] rientrano nell'ambito di applicazione della vigente legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, in particolare quelle che si qualificano come strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Agli emittenti di tali criptoattività e alle imprese che svolgono attività correlate a tali criptoattività si applica una serie completa di norme dell'Unione.

(3) Altre criptoattività, tuttavia, non rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. Non esistono regole diverse da quelle antiriciclaggio per i servizi relativi a questi cripto-asset non regolamentati, incluso il funzionamento delle piattaforme di scambio di cripto-asset, il servizio di scambio di cripto-asset con fondi o altri cripto-asset o la custodia di cripto-asset. La mancanza di tali regole espone a rischi i detentori di cripto-asset, in particolare nelle aree non coperte dalle norme a tutela dei consumatori. La mancanza di tali norme può anche comportare rischi sostanziali per l'integrità del mercato, tra cui la manipolazione del mercato e la criminalità finanziaria. Per far fronte a tali rischi, alcuni Stati membri hanno introdotto norme specifiche per tutte le criptovalute, o per un sottoinsieme di esse, che non rientrano nella legislazione dell'Unione sui servizi finanziari. Altri Stati membri stanno valutando di legiferare in questo settore.

(4) La mancanza di un quadro generale dell'Unione per le criptoattività può portare a una mancanza di fiducia degli utenti in tali attività, il che potrebbe ostacolare in modo significativo lo sviluppo di un mercato di tali attività e può portare a opportunità mancate in termini di strumenti digitali innovativi servizi, strumenti di pagamento alternativi o nuove fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. Inoltre, le società che utilizzano le cripto-attività non avrebbero alcuna certezza giuridica su come le loro cripto-attività sarebbero trattate nei diversi Stati membri, il che comprometterebbe i loro sforzi per utilizzare le cripto-attività per l'innovazione digitale. La mancanza di un quadro generale dell'Unione in materia di criptovalute potrebbe anche portare a una frammentazione normativa, che distorcerebbe la concorrenza nel mercato unico, renderebbe più difficile per i prestatori di servizi di criptoattività ampliare le proprie attività su base transfrontaliera e renderebbe dare luogo ad arbitraggio regolamentare. Il mercato delle criptovalute è ancora di dimensioni modeste e non rappresenta ancora una minaccia per la stabilità finanziaria. È tuttavia possibile che un sottoinsieme di cripto-asset che mirano a stabilizzare il proprio prezzo in relazione a uno specifico asset o paniere di asset possa essere ampiamente adottato dai detentori al dettaglio. Un tale sviluppo potrebbe porre ulteriori sfide alla stabilità finanziaria, al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria.

(5) È pertanto necessario un quadro specifico e armonizzato a livello dell'Unione per fornire norme specifiche per le criptoattività e le attività e i servizi correlati e per chiarire il quadro giuridico applicabile. Tale quadro armonizzato dovrebbe contemplare anche i servizi relativi alle criptoattività qualora tali servizi non siano ancora disciplinati dalla normativa dell'Unione sui servizi finanziari. Tale quadro dovrebbe sostenere l'innovazione e la concorrenza leale, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei detentori al dettaglio e l'integrità del mercato nei mercati delle criptovalute. Un quadro chiaro dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di criptovalute di espandere la propria attività su base transfrontaliera e dovrebbe facilitare il loro accesso ai servizi bancari per svolgere le loro attività senza intoppi. Un quadro dell'Unione dovrebbe prevedere un trattamento proporzionato degli emittenti di criptovalute e dei prestatori di servizi di criptovalute, consentendo in tal modo pari opportunità di ingresso nel mercato e di sviluppo attuale e futuro. Dovrebbe inoltre promuovere la stabilità finanziaria, il buon funzionamento dei sistemi di pagamento e affrontare i rischi di politica monetaria che potrebbero derivare da cripto-asset che mirano a stabilizzarne il prezzo in relazione a una valuta, un asset o un paniere di tali asset. Pur aumentando la protezione dei detentori al dettaglio, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria mediante la regolamentazione delle offerte al pubblico di criptoattività o servizi correlati a tali criptoattività, un quadro dell'Unione sui mercati delle criptoattività non dovrebbe regolamentare la tecnologia sottostante. La legislazione dell'Unione evita di imporre oneri normativi inutili e sproporzionati sull'uso della tecnologia, poiché l'Unione e gli Stati membri cercano di mantenere la competitività su un mercato globale. Un'adeguata regolamentazione mantiene la competitività degli Stati membri sui mercati finanziari e tecnologici internazionali e offre ai clienti vantaggi significativi in termini di accesso a servizi finanziari e gestione patrimoniale più economici, rapidi e sicuri.

(5a) I meccanismi di consenso utilizzati per la convalida delle transazioni in criptovalute potrebbero avere principali ripercussioni negative sul clima e altri impatti legati all'ambiente. Tali meccanismi di consenso dovrebbero pertanto adottare soluzioni più rispettose dell'ambiente e garantire che qualsiasi principale impatto negativo che potrebbero avere sul clima e qualsiasi altro impatto negativo correlato all'ambiente sia adeguatamente identificato e comunicato dagli emittenti e dai fornitori di servizi di criptovalute. Nel determinare se gli effetti negativi sono principali, si dovrebbe tener conto del principio di proporzionalità e della dimensione e del volume delle cripto-attività emesse. L'AESFEM, in cooperazione con l'ABE, dovrebbe pertanto essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità per quanto riguarda il clima e altri impatti negativi legati all'ambiente e per delineare i principali indicatori. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre garantire la coerenza delle comunicazioni da parte degli emittenti e dei fornitori di servizi di criptovalute.

(5a) I meccanismi di consenso utilizzati per la convalida delle transazioni in criptovalute potrebbero avere principali ripercussioni negative sul clima e altri impatti legati all'ambiente. Tali meccanismi di consenso dovrebbero pertanto adottare soluzioni più rispettose dell'ambiente e garantire che qualsiasi principale impatto negativo che potrebbero avere sul clima e qualsiasi altro impatto negativo correlato all'ambiente sia adeguatamente identificato e comunicato dagli emittenti e dai fornitori di servizi di criptovalute. Nel determinare se gli effetti negativi sono principali, si dovrebbe tener conto del principio di proporzionalità e della dimensione e del volume delle cripto-attività emesse. L'AESFEM, in cooperazione con l'ABE, dovrebbe pertanto essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità per quanto riguarda il clima e altri impatti negativi legati all'ambiente e per delineare i principali indicatori. I progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero inoltre garantire la coerenza delle comunicazioni da parte degli emittenti e dei fornitori di servizi di criptovalute.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA dovrebbe tenere conto dei vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per la convalida delle transazioni in criptovalute, delle loro caratteristiche e delle loro differenze. L'AESFEM dovrebbe inoltre tenere conto degli obblighi di informativa esistenti, garantire la complementarità e la coerenza ed evitare un doppio onere per le imprese.

(5c) I mercati delle criptovalute sono globali e vanno oltre i confini. L'Unione dovrebbe pertanto continuare a sostenere gli sforzi internazionali volti a promuovere la convergenza nel trattamento delle criptoattività e dei servizi di criptoattività attraverso organizzazioni o organismi internazionali quali il consiglio per la stabilità finanziaria, il comitato di Basilea e il gruppo di azione finanziaria internazionale.

(6) La legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari dovrebbe ispirarsi ai principi di "stesse attività, stessi rischi, stesse regole" e di neutralità tecnologica.

Pertanto, le cripto-attività che rientrano nell'attuale legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari dovrebbero rimanere regolamentate nell'ambito del quadro normativo esistente, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per la loro emissione o il loro trasferimento, piuttosto che nel presente regolamento. Pertanto, il regolamento esclude esplicitamente le cripto-attività che si qualificano come strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE1 del Parlamento europeo e del Consiglio, come depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE2 del Parlamento europeo e del Consiglio2 , compresi i depositi strutturati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, i fondi ai sensi della direttiva 2015/2366/UE3 del Parlamento europeo e del Consiglio, diversi dai token di moneta elettronica, le posizioni verso la cartolarizzazione nell'ambito di una cartolarizzazione come definiti dal regolamento (UE) 2017/24024 del Parlamento europeo e del Consiglio, e come contratti di assicurazione non vita o sulla vita, prodotti o regimi pensionistici e regimi di sicurezza sociale. Tenuto conto del fatto che la moneta elettronica e i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica non dovrebbero essere trattati come depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE, i gettoni di moneta elettronica non possono essere considerati depositi esentati dal presente regolamento.

(6a) Al fine di garantire una chiara delimitazione tra le criptoattività disciplinate dal presente regolamento e gli strumenti finanziari, l'AESFEM dovrebbe essere incaricata di pubblicare orientamenti sui criteri e le condizioni per la qualificazione delle criptoattività come strumenti finanziari. Le linee guida dovrebbero anche aiutare a comprendere meglio i casi in cui i cripto-asset altrimenti considerati unici e non fungibili con altri cripto-asset potrebbero essere qualificati come strumenti finanziari. Al fine di promuovere un approccio comune sulla classificazione delle cripto-attività, le AEV dovrebbero promuovere discussioni sulla classificazione delle cripto-attività. Le autorità competenti dovrebbero poter richiedere pareri alle AEV sulla classificazione delle criptoattività, comprese le classificazioni proposte dagli offerenti o dalle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione.

Gli offerenti o le persone che chiedono l'ammissione alle negoziazioni sono i primi responsabili della corretta classificazione dei cripto-asset, che potrebbero essere contestati dalle autorità competenti, sia prima della data di pubblicazione dell'offerta sia in qualsiasi momento successivo. Qualora la classificazione di una criptoattività sembri non essere coerente con il presente regolamento o la direttiva 2014/65/UE, le AEV dovrebbero avvalersi dei poteri loro conferiti ai sensi dei regolamenti delle AEV al fine di garantire un approccio coerente a tale classificazione.

(6b) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle crypto-assets uniche e non fungibili con altre criptoattività, comprese l'arte digitale e gli oggetti da collezione, il cui valore è attribuibile alle caratteristiche uniche di ciascuna #criptoattività e all'utilità che offre al detentore del token . Allo stesso modo, non si applica nemmeno alle cripto-attività che rappresentano servizi o beni fisici unici e non fungibili, come garanzie di prodotti o beni immobili. Sebbene questi cripto-asset possano essere scambiati nei mercati ed essere accumulati in modo speculativo, non sono facilmente intercambiabili e il valore relativo di un cripto-asset in relazione a un altro, essendo ciascuno unico, non può essere accertato mediante confronto con un mercato esistente o un bene equivalente. Tali caratteristiche limitano la misura in cui questi cripto-asset possono avere un uso finanziario, limitando così i rischi per gli utenti e il sistema e giustificando l'esenzione.

(6c) Le parti frazionarie di un cripto-asset unico e non fungibile non dovrebbero essere considerate unico e non fungibile. L'emissione di cripto-asset come token non fungibili in una grande serie o raccolta dovrebbe essere considerato un indicatore della loro fungibilità. La sola attribuzione di a l'identificatore univoco di un cripto-asset non è sufficiente per classificarlo come unico o non fungibile. I beni o i diritti rappresentati dovrebbero anche essere unici e non fungibili per il cripto-asset essere considerato unico e non fungibile. L'esclusione di cripto-asset unici e non fungibile dal presente regolamento non pregiudica la qualificazione di tali cripto-attività come strumenti finanziari.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alle cripto-attività che sembrano uniche e non fungibili, ma le cui caratteristiche di fatto o legate a usi di fatto le renderebbero fungibili o non uniche. A questo proposito, nel valutare e classificare le cripto-attività, le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio basato sulla sostanza piuttosto che sulla forma, in base al quale le caratteristiche dell'attività in questione dovrebbero determinare la qualificazione, non la sua designazione da parte dell'emittente.

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Copertina flessibile – Stampa grande, 30 gennaio 2023

MiCA - comunicato stampa del 30 Giugno 2022 di "European Council Council of the European Union" - Finanza digitale: raggiunto l'accordo sul regolamento europeo sulle cripto-attività #crypto-assets - www.lsnn.net/it/to...silium_europa/free/

NFT - Non-fungible token - Tradotto dall'inglese- Un token non fungibile è un identificatore digitale univoco che non può essere copiato, sostituito o suddiviso, che viene registrato in una #blockchain e che viene utilizzato per certificare l'autenticità e la proprietà. Wikipedia (inglese)

DeFi (Decentralized finance). - Finanza decentralizzata - La finanza decentralizzata è una forma sperimentale di sistema finanziario che non si basa su intermediari finanziari centrali come broker, exchange o banche e utilizza invece smart contract sulla blockchain. Wikipedia

4 Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (OJ L 173, 12.6.2014, p. 349).

Source by Redazione

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